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giovedì 25 apr
  • Respinta dal Tar richiesta per la sospensione delle targhe alterne

    Il Tar ha respinto la domanda di sospensione del provvedimento che ha istituito le targhe alterne promosso da Bispensiero e dalla Confcommercio. Mancherebbe il requisito dell’urgenza per la sospensione del provvedimento.

    Il ricorso collettivo adesso attende la sentenza di merito. Intanto sul rigetto della sospensiva potrebbe essere presentato ricorso in appello al Consiglio di giustizia amministrativa.

    Palermo
  • 54 commenti a “Respinta dal Tar richiesta per la sospensione delle targhe alterne”

    1. Tranquilli amici!!!
      Ci hanno bocciato il ricorso? no problem!
      L’associazione bis-ricorso ha già pronto il ricorso del mese di Febbraio…vi siete accorti che certi bar di Palermo ora vendono le arancine anche a 2,30 euro?!
      E’ ora di dire basta, firma anche tu per il ricorso al TAR, noi chiediamo il prezzo politico dell’arancina a 1 euro!

    2. partecipa anche tu al reality “L’ISOLA DEI RICORSI”,
      potrai vivere l’emozionante esperienza di essere al centro dell’attenzione mediatica per qualche tempo,
      i giornali e i blog locali parleranno di te, diranno che sei il paladino della giustizia di cui c’era tanto bisogno,
      sarai intervistato, invitato a dibattiti e convegni, diventerai noto in poco tempo,
      potrai dire tante cose belle professionali ed interessanti su temi attuali e scottanti,
      vieni anche tu all’ISOLA DEI RICORSI per vivere momenti indimenticabili, ti aspettiamo.
      Un ricorso al giorno toglie sempre qualcosa di torno.

    3. Devo ammettere che unpochino ci godo. Alla faccia dei commercianti.

    4. Condoglianze alla ConfCommercio…ops…ConfAltruisti 🙂

    5. Precisazione…
      Non è stata accolta la richiesta di sospensiva immediata in attesa che il TARS entri nel merito del ricorso, NON è stato rigettato il ricorso.
      Per opportuna conoscenza di coloro che sono male informati, aspettate a gongolare e sfottere coloro che vogliono ripristinare un minimo di legalità a palermo…
      Prima che qualcuno parta al contrattacco sul concetto di legalità: il ricorso è finalizzato ad obbligare il comune a dotarsi del famigerato PUT (Piano Urbano del
      Traffico)cosicchè se mi dicono che per circolare in centro devo camminare a quattro piedi io lo faccio, perchè é un provvedimento che nasce secondo legge, altrimenti no, QUESTE targhe alterne sono illegittime!

    6. Io ho stima di coloro che fanno parte di Bispensiero. Gli darei completa adesione, però, se si facessero promotori di un’azione, che so, controllo della presenza di polveri sottili nel sangue della gente , per esempio….

    7. @ Pieruzza
      non sottovalutare i lettori di Rosalio!
      Comunque non è stata accolta la richiesta di sospensiva perchè non ci sono i caratteri dell’urgenza (cioè i danni che questo provvedimento può arrecare alla cittadinanza non sono assolutamente rilevanti).
      Detto questo quando il TAR si esprimerà, magari il provvedimento sarà già stato modificato o sostituito.

    8. Ma perchè illegale escludere macchine inquinanti dal centro? ma poi non potete camminare con i vostri piedi anche senza il put? Dai su, non facciamo ridere. La verità è che in questa città si fa di tutto per ostacolare ogni forma di cambiamento, anche delle semplici targhe alterne vi danno fastidio. Peraltro è un provvedimento temporaneo, vuol dire che stanno cercando altre soluzioni. Se proprio volete fare un azione positiva, muovetevi per chiudere il centro storico, che è una vergogna vedere nel 2009 ancora le macchine in Via Maqueda!!

    9. sottoscrivo quanto riportato da Calò.
      Fra l’altro non è la prima volta che in città vengono istituite le targhe alterne sia da questa amministrazione che dalla prcedente. Eppure tutte le precedenti volte non c’era il PUT….. 🙂
      Chissà cosa cambia se cammini a piedi con o senza il PUT

    10. giusto aspettare il PUT!
      Ma nel frattempo ci becchiamo le polveri sottili tanto il put non c’è !
      E’ questa la filosofia ?
      Deleteria per la salute.
      E poi … volendoci pensare… con le targhe alterne ci alleniamo per quando poi col PUT dovremmo lasciare l’auto inquinante a casa forse anche piu’ di 3 giorni a settimana. Ci serve da training.
      Ahh ma allora ci saranno i ricorsi al PUT, me lo stavo quasi dimenticando, porc miseria…

    11. Hai detto bene, stiamo già preparando il ricorso contro il PUT, aspettiamo solo che lo introducano.

    12. e perchè non lo presentate ora il ricorso così guadagnate tempo, poi quando il comune approva il PUT, possiamo dire allo stesso comune che lo invii direttamente dall’aula di consiglio al Tar…
      Bisogna essere tempestivi al giorno d’oggi, senno’ si bruciano occasioni….

    13. Già…il PUT comporta anche decisioni impopolari (qui), ma che in altre città sono normali.Possibile chiusura totale del centro storico, nuova regolamentazione fra orari scuole e orari uffici, bux extraurbani che non potranno più camminare in centro.Conoscendo la buona parte dei commercianti, il lavoro per il TAR in futuro non mancherà 🙂

    14. Se parlaste con cognizione di questa ordinanza di rigetto della sospensiva, avendola letta, sapreste che il TAR ha ammesso che le targhe alterne NON diminuiscono le polveri sottili.

      Apprezzo molto l’ironia del “un ricorso al giorno” e soprattutto di chi ipotizza che io faccia tutto ciò perchè mi piace avere visibilità. L’ironia mi piace, ma non condivido il pensiero ed il giudizio.

      Peccato infatti che io avessi la mia visibilità anche prima di lavorare a Bispensiero, e per cose che mi gratificavano di più. Ma purtroppo la musica, la cultura e l’arte a Palermo sono diventate un optional. Bisogna occuparsi di problemi di prima necessità. Di legalità e giustizia. Di ambiente, Del mondo del lavoro, del precariato, degli lsu, della malapolitica, della Corte dei Conti.

      A proposito: eccome se ci piacerebbe controllare il livello di pm10 nel sangue. Noi siamo fra i primi che a Palermo hanno denunciato gli sforamenti che avvengono da anni. 3 anni fa abbiamo detto (forse gli unici) che Palermo era la città più inquinata d’Italia, pubblicando i dati dei rilevamenti, di cui nessuno parlava. Ma siccome il nome Bispensiero non è a caso, ci dà fastidio vedere come si spacci per risolutivo un provvedimento che in nessun modo può risolvere il problema, determinandone invece degli altri che seppur di minore gravità, sono pur sempre gravi.

      Per il resto, a coloro che avranno reale interesse a informarsi su come sono andate le cose, pubblico il link al nostro comunicato.

      Il comunicato:
      http://www.bispensiero.it/index.php?option=com_content&task=view&id=790&Itemid=1

    15. Invece per le ztl sussisteva il requisito d’urgenza? Come mai quel provvedimento è stato annulato e questo no…una logica un po astrusa difficile da comprendere al comune cittadino, quindi massima fiducia nella giustizia e totale affidamento all’abilità degli Avvocati che ci rappresentano in giudizio..Ma il Comune di Palermo rimane spettatore non interloquisce più, si sente offeso, ci snobba , siamo dei rompipalle e basta.. Addà a passà a nuttata…

    16. @Pepe
      il tuo commento, e la tua domanda mi offrono lo spunto per spiegare meglio quello che ancora, vista la poca competenza che i cittadini hanno di “legalese”, molti non hanno capito ed hanno frainteso.
      Questa volta è diversa dall’altra. Quella volta, all’udienza di sospensiva, invece di esprimersi in merito alla sospensiva, il TAR ha emesso direttamente la sentenza i merito.
      Ictu oculi (come dicono in legalese) ovvero a prima vista ed immediatamente si era evidenziata una così evidente ed eclatante illegittimità (visto che la legge prevede espressamente che una ztl tariffata non può farsi senza il PUT) che i giudici hanno ritenuto di poter emettere una sentenza immediatamente, cosiddetta “sentenza breve”. Quindi non hanno concesso la sospensiva.
      Questa volta, l’illegittimità non era proprio ictu oculi, e per poterla riscontrare occorre scendere nel merito approfondendo le istanze e le motivazioni del ricorso. Per cui si è trattata la sola istanza di sospensiva. Che è stata negata, non per mancanza delle giuste motivazioni o delle plausibili motivazioni(uno dei due requisiti, il cosiddetto “fumus”, necessari per concedere la sospensiva) ma per mancanza del cosiddetto “periculum in mora” (riportando le parole dei giudici: “mancata emersione allo stato degli atti di sicuri profili di pregiudizio grave ed irreparabile per ciascuna categoria di ricorrenti”).
      Ovvero, siccome si può dimostrare che c’è l’inquinamento, e la salute viene prima di eventuali altri diritti tutelati, ma non si può dimostrare (così dicono) che l’ordinanza arrechi direttamente un danno grave ed irreparabile ai ricorrenti, dunque ai cittadini, se ne deduce che l’ordinanza, in attesa del giudizio di merito, non viene sospesa.
      Noi però avevamo sottolineato il fatto che l’ordinanza non avesse alcuna efficacia nella riduzione dei PM10, e che solo i PM10 sono attualmente superiori alla soglia consentita, peraltro abbondantemente. L’inquinamento autoveicolare, potremmo dire, rispetto al problema è una bazzecola, seppure il problema non sia una bazzecola.
      Ma il tar probabilmente ha preferito svicolare, affermando che pur ammettendo che l’ordinanza non abbia effetti sui PM10, pur tuttavia, avendo questa genericamente effetto sull’inquinamento in generale, e non interessandogli la quantificazione dello stesso in via preliminare (ovvero prima di entrare nel merito), allora fra i due danni da commisurare: quello ai ricorrenti e quello all’ambiente (seppure indeterminato come il primo a nostro parere), occorre dare precedenza a quello all’ambiente.
      Un po’ contorto. Per questo noi stiamo valutando l’ipotesi di impugnare al CGA questo rigetto, prima di andare avanti con il ricorso al TAR, per determinare se il TAR non abbia commesso un errore.
      La prima volta, dunque, se non fosse stato “ictu oculi” lampante che l’ordinanza era illegale, probabilmente non avrebbero nemmeno allora concesso la sospensiva, e ci saremmo tenuti una ordinanza illegittima finchè non saremmo potuti entrare nel merito ed ottenere giustizia.
      Purtroppo non sempre il ricorso alla legge ed ai giudici è di immediato ausilio nei confronti di chi rivendica un diritto.

      PS: chi dice che questa ordinanza è solo temporanea sbaglia di grosso. Se per temporaneo si intende che prima o poi tutti dobbiamo morire, allora lo è. Ma se per temporaneo si intende che per essa è stato fissato un termine ultimo, questo non è così. Ulteriore motivo di illegittimità di un provvedimento che ai sensi dell’art. 7 deve avere carattere temporaneo relativo all’urgenza.

    17. Sarà che il traffico veicolare non incide sulla presenza di polveri sottili, ma andando “a naso” è indubbio che trovandosi in mezzo alle auto l’aria è puzzolente ed irrespirabile e se ci si trova in una strada senza traffico l’aria è un’altra cosa. I tecnici mi dicono che non c’è differenza ma il mio naso mi dice tutt’altro.
      Domanda: poichè a Palermo è quasi impossibile prendere una qualsiasi iniziativa positiva, non sarebbe stato meglio attivarsi per cercare di migliorare, di rendere più funzionali le penose ordinanze del comune?

    18. Qualora il comune desse ascolto ai cittadini e vi fossero i presupposti per un a concertazione.
      Per questo noi propendiamo all’uso delle vie legali. Per costringere una amministrazione sorda e autoreferenziale a non proseguire sulla strada dei provvedimenti autoritari ed arbitrari.
      Sulla qualità dell’aria è indubbio che il naso abbia ragione. Ma ciò non significa che i mezzi adottati siano efficaci, ed occorre contemperare le diverse legittime istanze, attraverso un piano del traffico che come sottolinea antony977 si faccia carico delle reali esigenze della città nella sua globalità, attraverso misure che per drastiche quanto possano sembrare conducano i palermitani a comprendere la reale convenienza di scelte apparentemente svantaggiose e dunque impopolari.

    19. e quali sarebbero le altre cause dell’inquinamento atmosferico a Palermo, scartando i fumi delle marmitte ?
      Forse i poli industriali (chimico, mobili, tessile, alimentare, petrolifero) del palermitano ?
      O magari le centinaia di migliaia di caldaie a carbone per il riscaldamento funzionanti 24 ore al giorno per 6 mesi all’anno ?
      Paragonare l’inquinamento atmosferico (dalle caldaie) di città fredde del nord Italia con la città di Palermo significa (per chi non conoscesse il D.P.R. 412/93) paragonare l’inquinamento derivante dal funzionamento di caldaie operanti (in Zona E): 14 ore giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile, oppure (in Zona F): nessuna limitazione, …. con le caldaie di Palermo (in zona B): 8 ore giornaliere e solo dal 1 dicembre al 31 marzo.
      Cioè in poche parole paragonare le 2520 ore di funzionamento (zona E) o le 4320 ore (zona F) con le 960 ore di Palermo.
      Lo impone, appunto, il D.P.R. 412 del 1993.
      Ditemi voi se il paragone regge !!! Le città del nord tengono accese le caldaie 3-5 volte di piu’ rispetto a Palermo!
      L’apporto dei fumi delle caldaie a Palermo per riscaldamento sul totale dell’inquinamento atmosferico è estremamente basso. (In più c’è da ricordare che con la metanizzazione dell’ultimo decennio la stragrande maggiornza delle caldaie a Palermo sono a metano).
      La conferma ne è che dal 1 aprile in poi, data nella quale le caldaie a Palermo si devono spegnere per legge, i dati degli inquinanti rilevati dalle centraline sono all’incirca uguali a quelli del periodo 1 dicembre-31 marzo, periodo nel quale le caldaie funzionano 8 ore al giorno.
      Queste non sono opinioni, ma normative da rispettare (DPR 412/93) e dati dell’inquinamento rilevati dalle centraline e disponibili quotidianamente (nel sito web dell’AMIA).
      Mi farebbe estremamente piacere leggere una smentita con dati scientifici e non con opinioni non supportate da dati rilevati.

    20. Esiste una relazione dell’Ordine degli Ingegneri. Mi pare che possa essere considerata “abbastanza” scientifica. Almeno io non mi sento nelle condizioni di potermi ritenere più competente degli ingegneri.
      In ogni caso lì si afferma che le caldaie a gasolio non ancora convertite sono molte, troppe.
      Comunque non si pone tanto l’accento su quello. La causa maggiore delle polveri sottili va ricondotta (per quanto riguarda il fattore antropico) al trasporto marittimo ed alle attività del porto. Ma occorre anche considerare il fattore naturale (come emerge dall’analisi dei rilevamenti in raffronto con le condizioni meteorologiche).
      Inoltre, se consideriamo i mezzi di trasporto, sono i mezzi pesanti ad inquinare in maniera sensibile e fra essi primeggiano i nostri mezzi pubblici obsoleti.
      Le automobili, soprattutto quelle a benzina, incideranno nemmeno per lo 0,5% del totale dell’inquinamento registrato (vi è una nutrita letteratura di studi in proposito). Il traffico non c’entra quasi per niente.
      In ogni caso, lo afferma anche l’ingegnere responsbile dell’APAT, servizio inquinamento atmosferico del ministero dell’ambiente, le targhe alterne non farebbero altro che peggiorare (per quanto è possibile) la situazione, costringendo un maggior numero di macchine a circolare in uno spazio minore ed a compiere tragitti maggiori, con tempi di percorrenza più elevati. (Più tempo resta acceso il motore, più inquina).
      Questo a detta degli ingegneri, non dei panellari.

    21. Ora devi spiegarci solo perchè gli ingegneri “tuoi” (quelli dell’ordine degli ingegneri) hanno ragione e quelli “nostri” (cioè gli ingegneri dell’amia) no.
      Chi stabilisce quali sono gli ingegneri che hanno ragione?perchè dai per scontato di essere dalla parte della ragione?

    22. Ma finiamola, ricorsi sì, ricorsi no.
      Questo sindaco e questa giunta hanno avuto tutto il tempo per studiare come migliorare le condizioni di Palermo, com’è che si sono dovuti inventare all’ultimo momento tutti questi provvedimenti (zone ztl , targhe alterne), e prima dov’erano?
      Hanno scorazzato forse troppe auto blu?

      Non si corre ai ripari quando il danno è fatto, bisogna PREVENIRE, e siccome il sindaco non sa fare prevenzione,
      allora noi dobbiamo ricorrere… ai ricorsi!
      Fa bene Merighi, dovremmo ringraziarlo;

      altro che ricorsi, dovremmo espellere tutti i veleni da Palermo, compreso il s……

    23. Adesso “l’ordine degli ingegneri” fa relazioni? Mah! Cmq, riccome sono un “rompi” mod. S. Tommaso, potrei avere il link?
      Cortesemente, of course!

    24. …un dubbio fabius: ma i “vostri” ingegneri sarebbero quelli che dicono che il libeccio fa aumentare gli inquinanti? Perchè se si, lo vorrei spiegato meglio questo fenomeno…

    25. considerato che supporti la relazione dell’Ordine degli Ingegneri di Palermo, di cui ti fidi ciecamente a tal punto da basarci su’ il ricorso al Tar, perchè non smentisci tecnicamente i dati che ti ho fornito ????
      Se condividi quella relazione dell’Ordine, parlane tecnicamente, commentala scientificamente, smenisci i miei dati…..
      Non basta dire che siccome l’ha redatta l’Ordine degli Ingegneri, e allora ti pare che possa essere considerata “abbastanza” scientifica.
      Non si basa un ricorso sul “mi pare che”.
      Davanti ad un giudice, in udienza, con questa affermazione ci si fa tutti una gran risata. E ci vorrei essere pure io a ridere magari.
      Non hanno mica la verità scientifica in mano loro, come nemmeno c’è l’ho io, ma almeno io ti ho fornito dati certi da poter smontare se hai gli strumenti di conoscenza e valutazione idonei. E quella relazione dell’Ordine ti da gli strumenti idonei !!! Ma non mi sembra che tu li stia usando nelle tue risposte.
      E siccome stai basando un ricorso al TAR su quella relazione “scientifica”, penso che la dovresti conoscere quasi a memoria, così da affrontare confronti scientifici con altri interlocutori, perchè se non è così, non capisco come fai a scrivere centinaia di righe in ogni post su questo argomento, senza poi concludere l’argomento in maniera scientifica (rimandando invece la constatazione della verità scientifica al lavoro di altri professionisti di cui tu pero’ non parli direttamente dei contenuti).
      A me non interessano le opinioni, come non interessano ai giudici che in tutti i livelli di giudizio non fanno altro che analizzare dati oggettivi e non opinioni.

    26. Sandra, mi sa che stai pretendendo troppo. Io sono e rimango un musicista, prestato alle battaglie sociali, ma non ho gli strumenti tecnici e probabilmente non sono in grado di ribattere alle tue affermazioni e ai tuoi dati. Non ho la presunzione di poter parlare di scienza ma solo di quello di cui sono a conoscenza. E non credo che sia nemmeno obbligato a parlare e scrivere per ore ed ore, per rispondere a “chicche e sia”. Se hai avuto la pazienza di leggere le molte cose che ho scritto, soprattutto fra i commenti di questo blog, troverai abbastanza materiale, non mi va di ripetermi all’infinito.
      In ogni caso, senza stare a riportarti i conti e i dati già riportati altrove, l’incidenza sull’inquinamento atmosferico delle automobili escluse dalla circolazione da questa ordinanza è pari a circa lo 0,5%, sempre ammesso che l’ordinanza non produca addirittura l’effetto opposto di aumentare i tempi di percorrenza di tali automobili, e dunque l’inquinamento (come afferma l’ingegnere responsabile dell’APAT – che rispetto a quelli dell’AMIA ha certamente più autorevolezza in materia di inquinamento e di misure di limitazione alla circolazione, quantomeno per il fatto che l’art. 7 del CDS stabilisce che le limitazioni siano conformi alle direttive del Ministero dell’Ambiente e non ai tecnici dell’Amia o del Comune) E dunque non ti pare troppo poco uno 0,5% per giustificare gli “arresti domiciliari” nei confronti degli sfortunati possessori di euro3 o inferiori, specie in determinate fascie orarie?
      Ti sei formata l’opinione che il nostro ricorso sia fondato sulla relazione degli Ingegneri. Forse quello di Confcommercio. Il nostro (Bispensiero e Per Palermo) NO!
      Certamente produce in allegato la relazione. Certamente prende ANCHE spunto dalle deduzioni degli ingegneri, che dimostrano l’inefficacia e la abnormità della misura. Ma solo come fatto accessorio. E ne ho parlato qui proprio perché qui interessava discutere non tanto di aspetti legali, quanto dell’efficacia del provvedimento sotto il profilo della riduzione dell’inquinamento.
      Il nostro ricorso si fonda piuttosto su numerosi punti di illegittimità ben specifici, che se avessi avuto la pazienza di leggere, non staresti qui a pretendere che io stia qui a perder tempo e a ripetermi, su cose già dette ripetutamente e a darti delle risposte.
      Il ricorso è sempre a disposizione per chiunque lo voglia leggere. Per evitarti la fatica di andartelo a cercare su questo blog o su bispensiero ti allego nuovamente il link:
      http://www.bispensiero.it/documents/ricorso_collettivo_targhe_alterne.pdf

      PS: sarei invece curioso di sapere da dove provengono tanto astio e tanta acredine nei confronti di persone che spendono le proprie energie per cercare di difendere la legalità ed il diritto, laddove si ritiene che siano calpestati. In ogni caso non credo che facciamo del male a nessuno. Se abbiamo ragione, ci si dimentica ben presto di chi ha lottato per ottenere un risultato. E quando la strada si presenta in salita, tutti lì ad assumersi il ruolo dell’avvocato del comune (o del diavolo)… Se poi dovesse risultare che abbiamo torto, almeno ci ssaremo battuti per quello in cui crediamo e sarà l’occasione per imparare dai nostri errori. Se crediamo che una misura sia illegittima è nostro dovere dimostrarlo e denunciarlo. Possiamo scoprire di aver torto, ma abbiamo almeno fatto il nostro dovere. Perché potremmo invece scoprire di avere ragione.

      Mi sembra di capire sempre più quanto sia vero il detto che a Palermo l’unico errore che non ti viene mai perdonato è quello di fare.

    27. nessun astio nè acredine.
      Solo tentativo di confronti di dati.
      Le opinioni mi anniano da tempo.
      1-
      “l’incidenza sull’inquinamento atmosferico delle automobili escluse dalla circolazione da questa ordinanza è pari a circa lo 0,5%”.
      Qual è la fonte attendibile del dato?
      2-
      “come afferma l’ingegnere responsabile dell’APAT – che rispetto a quelli dell’AMIA ha certamente più autorevolezza in materia di inquinamento e di misure di limitazione alla circolazione”.
      Continui a costruire scale di autorevolezza e attendibilità soggettive e non oggettive cioè basate sul confronto di dati (come l’attendibilità scientifica della relazione dell’ordine degli ingegneri). Se ti fa sentire piu’ sicuro, fa pure, ma davanti ad un giudice non si presentano scale gerarchiche di autorevolezza scientifica ma confronto e analisi di dati oggettivi con le relative fonti.
      3-
      “Certamente produce in allegato la relazione. Certamente prende ANCHE spunto dalle deduzioni degli ingegneri”.
      Insomma il vostro ricorso nel merito dell’ordinanza si basa o non si basa sulla relazione tecnica dell’ordine degli ingegneri, per dimostrare l’inefficacia del provvedimento?
      Te lo domando perchè prima dici che non si basa su quella relazione, poi dici che produce in allegato quella relazione e ne prende anche spunto. Deciditi.
      4-
      “non credo che facciamo del male a nessuno”.
      Non l’ho mai pensato che state facendo male a qualcuno!
      5-“non credo che sia nemmeno obbligato a parlare e scrivere per ore ed ore, per rispondere a “chicche e sia”.
      Infatti non sei affatto obbligato, rispondi di tua spontanea volontà! Lo confermo per gli altri, nel caso pensassero che ti ho costretto a farlo.
      ***
      Il mio unico tentativo è stato quello di avviare un confronto di dati per capire il fenomeno efficacia o inefficacia del provvedimento comunale.
      Le opinioni mi annoiano. Le analisi supportate da dati (e relative fonti attendibili e oggettive) mi affascinano, perchè stimolano l’attività cerebrale.
      Se non ti vanno giu’ le analisi di dati e i confronti dei dati, scusa per il disturbo. Ma se devo firmare un ricorso (anche io agli arresti domiciliari con l’euro 2), allora mi devo convincere attraverso l’analisi dei dati disponibili di chi ricorre e non con le opinioni altrui. Per questo prediligo gli avvocati e i consulenti agli addetti alle public relation. I primi devono dimostrare qualcosa di valido e se non hanno dati calano a picco. I secondi possono inventarsi quello che vogliono, devono solo ammaliare.

    28. Vabbè, ho capito. è insieme al link di SF rifiuti 0!
      🙂
      Evidentemente stamane non c’erano solo tuoni… 😉

      nota: “L’Ordine degli ingegneri è l’ordine professionale che riunisce tutti gli esercitanti la professione di ingegnere.
      La legge numero 1395 del 1923 affida agli Ordini provinciali la tutela del titolo e dell’esercizio della professione che si attua mediante la tenuta dell’Albo cui ogni professionista deve obbligatoriamente iscriversi se vuole esercitare la professione.”
      Per cui, come gia detto, l’ordine NON fa relazioni!

    29. Ogni mese l’Ordine degli ingegneri della Provincia di Palermo redige un “Bollettino”. Il tema della relazione di novembre 2008 era “Rapporto sulla qualità dell’aria a Palermo”.
      Su questa relazione è scritto che la causa dell’inquinamento da PM10, l’unico inquinante che sfora rispetto ai limiti consentiti dalla legge, non può essere ricondotta in alcun modo alle automobili a benzina, che non ne producono, e solo in quantità irrilevante ai fini degli sforamenti, da parte delle macchine diesel.
      Una delle maggiori cause è stata riscontrata nel trasporto marittimo e nelle attività portuali. Insieme alle caldaie obsolete, che a Palermo sono ancora troppe, e insieme ai mezzi di trasporto pesanti, fra i quali gli stessi autobus.
      Il ricorso, che ti ho allegato, e che dunque puoi leggere, non l’ho scritto io, che sono un ammaliatore e che non faccio testo, l’hanno scritto dei legali. Come potrai notare l’inefficacia del provvedimento è solamente uno dei numerosi motivi del ricorso, che piuttosto che puntare sulla inutilità del provvedimento, che concordo con te in un tribunale è un motivo debole e risibile, preso da solo. Ci si basa su ben altro. Si tratta di profili di illegittimità. In particolare legati alla violazione e falsa applicazione dell’art.7 comma1 lettera b del CDS.
      Penso che più che le parole di un ammaliatore quelle di un avvocato possano rispondere alle tue domande.
      Rispetto ai dati ed all’incidenza dello 0,5%, mi correggo, ricordavo male: potremmo affermare che si attesta intorno all’1,75%. Ti riporto parte di un commento che avevo scritto tempo fa su Rosalio e che speravo avresti letto dopo che ti ci avevo rimandato. Dedico dunque ancora altro tempo a ripetermi.
      Secondo uno studio del CSST (centro studi sistemi di trasporto) l’automobile incide soltanto dell’8% sull’inquinamento da PM10. Come noterai i Bus e i mezzi pesanti (pur in numero estremamente inferiore rispetto alle auto, inquinano in misura maggiore).

      • In base a un recente studio pubblicato dal CSST (Centro studi sistemi di trasporto – guardate di cosa si occupano nel loro sito), in Italia le emissioni di PM10 sono mediamente così ripartite: trasporto stradale 29%, emissioni industriali e da centrali termiche 25%, altre forme di trasporto (marittimo, aereo, ferroviario) 15%, impianti residenziali, commerciali, istituzionali 11%, processi produttivi 10%, processi di combustione naturali 10%.
      E il 29% riferito al trasporto stradale può essere così suddiviso: veicoli industriali e bus 9%, autovetture 8%, veicoli commerciali leggeri 5%, non dovuti a combustione 4%, ciclomotori 2%, motocicli 1%.
      A Palermo, poi, stando a quanto riportato nello studio degli ingegneri, il traffico veicolare incide dal 10 al 20%. Prendiamo l’ipotesi più favorevole: 20%. Facciamo dunque finta, solo per un attimo, che l’ordinanza sia davvero efficace ad abbattere (e non al contrario ad aumentare come sosteniamo noi, o gli ingegneri, o l’APAT) l’inquinamento prodotto dal solo traffico veicolare. L’ordinanza agisce (escludendo tutti i veicoli che hanno la deroga e che su un parco macchine di 400.000 vetture sono circa 250.000, più della metà) neanche sulla metà delle vetture. Se consideriamo che rispetto a tutto il trasporto veicolare, i soli autoveicoli insieme ai ciclomotori e ai motocicli incidono per 1/3 del totale dei veicoli, si ottiene:
      20% / 3 = 7% (l’incidenza di autoveicoli motocicli e ciclomotori)
      7% / 2 = 3,5% (l’incidenza dei soli veicoli interessati dall’ordinanza – quelli senza deroghe – che sono meno del 50% dell’intero parco macchine)
      3,5% / 2 = 1,75 % (l’ordinanza dimezza il numero di veicoli, secondo il criterio del pari e dispari)
      L’ordinanza, dunque, se veramente fosse efficace e non aggravasse maggiormente il problema come invece sosteniamo, ridurrebbe dell’1,75 % l’inquinamento atmosferico.
      Ammesso e non concesso, valeva la pena mettere in croce un’economia in coma, assestandogli il colpo di grazia, anche solo per ottenere questo eventuale magrissimo risultato?

      Questo è solo una parte di uno dei tantissimi post che ho scritto sull’argomento qui su rosalio, non me ne vorrai se non sto a riscrivere quanto ho già detto. Ti rimando alla lettura del commento per intero che dovrebbe essere sulla stessa tua lunghezza d’onda avendo come premessa che le chiacchiere e le opinioni stanno a zero. Se quei dati non ti bastano, non saprei proprio come altro fare per dimostrarti che a me interessa l’oggettività del problema ed una analisi lucida dello stesso, per trovare soluzioni realmente efficaci.
      Ecco il commento:
      https://www.rosalio.it/2008/12/10/bispensiero-promuove-un-ricorso-al-tar-contro-le-targhe-alterne/#comment-230455

      Apprezzo il modo con cui ricerchi e stimoli una discussione logica e razionale, ma non puoi pretendere che io dedichi altro tempo a riscrivere cose già scritte e che ti riporto nei link (come il ricorso per esteso) se poi tu non hai la bontà di leggerli.
      Il tempo tuo è prezioso quanto il mio. Continuare a buttarla sulla provocazione che il ricorso si basi sul bollettino degli Ingegneri e poi non leggersi il ricorso, che dimostra di essere molto ben articolato di motivi di illegittimità sotto il profilo legale che prescindono dalle analisi dei tecnici, pur citando fra le varie motivazioni ANCHE quella dell’inefficacia del provvedimento (che in termini di legge si traduce nella locuzione “eccesso di potere” da parte del sindaco) mi pare una contraddizione della stessa logica con cui mi chiedi logicità e rigore, e mi accusi di fare solo opinione.

      In tutto questo, se vuoi saperne di più, prima di continuare la discussione e perdere altro tempo a ripetere concetti già detti, ti invito a leggere per intero tutti i commenti da me scritti su questo post che ti linko di seguito. Vedrai che ho parlato di dati precisi e ho fatto riferimento ad aspetti oggettivi del problema inquinamento e della ordinanza. Comprese le ridicole valutazioni dell’ufficio tecnico del comune che hanno ispirato la misura. E che siano ridicole non credo sia opinabile, basta leggerle.

      Ecco il post, leggi quello che ho scritto fra i commenti:
      https://www.rosalio.it/2008/12/10/bispensiero-promuove-un-ricorso-al-tar-contro-le-targhe-alterne/

      Rispetto alle gerarchie fra i pareri tecnici non sono io a farle, è la legge. Se l’articolo 7 che conferisce il potere ai sindaci di limitare la circolazione, subordina tale potere al parere dell’ufficio apposito del ministero apposito ed io cito il responsabile di tale ufficio apposito, mi pare che sotto il profilo delle opinioni possano stare sullo stesso piano, mentre sotto il profilo della legge, cosa che mi pare ti interessi più delle opinioni, il parere del suddetto ufficio sia l’unico determinante.

      In ogni caso, non continuiamo per cortesia a ripeterci ancora sulla questione dell’interpretazione dei dati sull’inquinamento, quando l’illegittimità da noi denunciata si fonda su ben altri presupposti giuridici. Che non è il caso che li riporti io con le mie parole, quando ci sono i legali che li hanno definiti in maniera assai più adeguata. Ti rimando al link del ricorso pochi commenti più in alto.

    30. ma veramente pensi che qualcuno possa leggere quando scrivi centinaia di righe tipo divina commedia?
      prova a fare un sunto…e poi facci sapere quale sarà il ricorso del mese di Marzo.

    31. Massimo Merighi, non ti preoccupare…per chi ha un Q.I. nella norma (o non è particolarmente svogliato) è senz’altro di facile lettura e comprensione e con contenuti abbastanza condivisibili.

    32. Tutti acidelli eh? suvvia, non ci pensare più al ricorso al Tar che poi ti sale la pressione.

    33. meno male che ci sono persone col QI superiore che pensano a noi!
      GRAZIE GRAZIE!

    34. Adeso anche il TAR commette errori e bisogna andare oltre, quindi anche quando ha eliminato le ZTL il TAR potrebbe avere commesso un errore. Via il centro dalle auto, questi ricorsi non sono altro che una battaglia dei commercianti, una ripicca verso il comune che non permette che cerca di mettere dei limiti all’inciviltà collettiva.

      In ogni caso se anche i dati di inquinamento non fossero calati probabilmente è imputabile al fatto che a differenza delle ZTL (durante le quali c’era stata una diminuzione rispetto allo stesso periodo del 2007 dell’80% degli sforamenti) queste targhe alterne non le ripetta nessuno, se le rispettassero calerebbe anche l’inquinamento.

    35. sunto per fabius

      le targhe alterne sono illegittime ed inutili, non riducono l’inquinamento e semmai lo aumentano, non viene fatto alcun controllo per farle rispettare e in tal modo si legittima implicitamente il solito far west. è solo un provvedimento di facciata per pararsi dalle accuse dei magistrati nei confronti del sindaco per aver danneggiato l’ambiente ed aver messo a repentaglio la salute dei cittadini. occorrono provvedimenti organici e non inefficaci tamponi ad oltranza. il tar non ha sbagliato stavolta e indovinato la volta precedente, semplicemente questa volta non è andato in sentenza breve e non ha ritenuto che ci fossero gli estremi per sospenddere preliminarmente il provvedimento. a marzo ci occuperemo verisimilmente di tarsu, in attesa del nuovo aumento minacciato.

    36. Ripeto anche qui per l’ennesima volta anche qui il mio pensiero. L’unico vero problema della viabilità nella città di Palermo è il numero spropositato di auto e moto in circolazione, che supera secondo me del doppio o del triplo quello che la città può civilmente sostenere. Qualunque provvedimento volto a contenere drasticamente ed “efficacemente” questo numero va visto con favore. Il resto è vento.

    37. …ritiro un “anche qui”…

    38. Concordo, Federico
      Io però sostengo che qualunque provvedimento volto a contenere drasticamente, efficacemente e legittimamente il numero di automobile va visto con favore e ancora aggiungo: e va fatto osservare con severità.
      Se adottassimo un Piano Urbano del Traffico, sulla scorta delle esperienze delle città europee più evolute, chiudendo il centro storico al traffico, faremmo finalmente la scelta giusta.
      Guardo con grande ammirazione il coraggio con cui Mobilita Palermo affronta i problemi. Anche Isole Pedonali li seguo con grande interesse. Oggi sono tanti coloro che si battono per una mobilità sostenibile con una certa pertinenza. Occorre insistere.
      Bispensiero percorre la stessa strada e nella stessa direzione, anche se apparentemente non sembra così. Ma chi ci conosce sa quano è radicata in noi la convinzione della urgenza di ridurre drasticamente l’uso del mezzo privato.

    39. @Massimo Merighi
      Bene, sulla riduzione della massa circolante (e anche posteggiata aggiungo) siamo finalmente d’accordo; ma dimmi, come puoi immaginare che questa amministrazione possa mai partorire un piano urbano del traffico seppur minimamente credibile? Io continuo a volare basso e mi basterebbe che venisse restituita agli ausiliari del traffico per lo meno la facoltà di multare ogni tipo di infrazione alla sosta, convinto che già questo scoraggerebbe i più ad avventurarsi al centro in macchina o in moto sapendo di rischiare almeno una multa al giorno.

    40. siamo sempre stati d’accordo, allora. il piano ci vuole per legge. mentre quello che tu chiedi per gli ausiliari non è consentito dalla legge. basterebbe la polizia municipale, se lavorasse. ma il pesce fete dalla testa.

    41. Allora per legge ci vorrebbe :

      il piano traffico ;

      il controllo della polizia municipale ;

      il centro chiuso alle auto ;

      e la possibilità di usare frequenti mezzi pubblici a prezzi ridotti.

      Anche io ho sempre sostenuto che Palermo è una città che è nata con quelle quattro strade principali e non può contenere il numero smisurato di auto che ogni anno continua a crescere… mentre le strade sono sempre quelle!
      Quindi misure e regole per potere lasciare l’auto a casa!

    42. Nei momenti di emergenza le regole si cambiano velocemente, e quella di Palermo è oggi una reale, grave emergenza. Gli ausiliari del traffico sono stati addestrati per multare qualsiasi tipo di infrazione alla sosta, ma poi, chissà perché, qualcuno ha ritenuto che fare rispettare il codice della strada sarebbe troppo impopolare, ed allora si è tornati ad attendere un assai improbabile sistemazione della pianta organica della polizia municipale.

    43. E comunque, per opportuna conoscenza di chi tiene così tanto al rispetto della Legge, l’articolo 68 della Legge 488 del 23 dicembre 1999 (Legge Finanziaria del 2000), attribuisce all’Ausiliario del traffico anche la possibilità di contestare le infrazioni inerenti l’articolo 158 del Codice della Strada (sosta vietata), con potere di rimozione nei casi previsti.

    44. Insomma, sembra che qualche regolamento e leggina esista, ma non se ne tiene conto ; in altri casi , non è prevista.
      E come si va avanti così? Ha ragione allora Merighi quando dice che il pesce fete dalla testa !
      E come si può tutelare una cittadinanza se prevale sempre la scelta selvaggia dell’individuo?
      Bisogna trovare allora soluzioni drastiche che, come dice Federico, limitino almeno la circolazione delle auto.

    45. Scusate, ero io, non obama, mi era rimasto dai tempi della sua vittoria!

    46. Ribadisco, perché sia noto a tutti, che in base alla legge (chiunque può leggere i riferimenti normativi su) wikipedia alla voce “ausiliari del traffico”) gli stessi possono, anzi dico io “devono”, segnalare alla polizia municipale “tutte” le infrazioni relative alla sosta nella zona data in concessione, mediante l’invio degli avvisi di accertamento. Il problema a Palermo è che, per qualche ragione non nota, la polizia municipale procede soltanto per le infrazioni riguardanti le cosiddette “zone blu”.

    47. Federico, fidati di quello che ti dico sinteticamente, altrimenti leggi quanti ti linko. Se mi metto a scrivere troppo poi mi dicono che devo fare i sunti: gli ausiliari del traffico possono solo multare nelle “aree di parcheggio in concessione” e limitatamente alle zone ad esse limitrofe, per consentire le manovre. Attualmente come aree oggetto di concessione ci sono gli stalli di sosta impropriamente ed illegittimamente (ma questa è un’altra storia) considerati aree di parcheggio a pagamento (le cosiddette strisce blu).
      Ci sono sentenze di cassazione che ribadiscono questo concetto. Te le linko una. Intanto ti riporto uno stralcio di essa. Tanto per ribadire che è inutile che mi provochi “per opportuna conoscenza” sulle questioni di “legge”. Mi pare difficile che tu possa indicarmi sul codice della strada in materia di sosta qualcosa che io non abbia già approfondito, specialmente quando mi citi una legge e non ne comprendi il significato, visto che tale legge (come evidenzia la cassazione) va intesa in senso RESTRITTIVO (in pratica il legislatore ci va cauto a legittimare il concetto di “ronda” anche quando fosse legata al rispetto del CDS). Ecco i limiti:

      Cito uno stralcio della sentenza di cassazione 7336/05, che ti linko di seguito, per tua opportuna conoscenza
      😛
      ****
      “Il Ministero dell’Interno, con due circolari, alle quali può farsi riferimento, in quanto recano una corretta interpretazione delle norme in esame, nell’immediatezza dell’emanazione della norma del 1997 ha ritenuto che al personale dipendente dalle società di gestione dei parcheggi – che è quello solo che interessa nella presente fattispecie – “è da riconoscersi un ambito circoscritto di competenza riconducibile essenzialmente all’accertamento delle violazioni di cui all’articolo 7, comma 15, e all’articolo 157, commi 5,6 e 8, del codice della strada, commesse in aree comunali, urbane o extraurbane, che con apposita delibera della giunta comunale sono state specificamente destinate al parcheggio o alla sosta sulla carreggiata e per la cui fruizione è imposto il pagamento di una somma di denaro. La loro competenza si estende anche a quelle aree poste al servizio di quelle a pagamento (su strade, piazze, ecc.), immediatamente limitrofe a esse e che costituiscono lo spazio minimo indispensabile e necessario per compiere le manovre che ne consentano in concreto l’utilizzo da parte degli utenti della strada: solo in tali zone, per relationem, deve intendersi estesa la facoltà di accertamento di tutte le violazioni relative alla fermata o alla sosta vietata da apposita segnaletica o dalle norme del codice della strada” (§1.a della circolare 25 settembre 1997, n. 300/a/26467/110/26).

      Il Ministero dell’Interno, successivamente, ha avuto cura di precisare che “il personale dipendente dalla società di gestione dei parcheggi ha possibilità di accertare violazioni relative alla sosta o alla fermata anche nelle aree immediatamente limitrofe alle aree concesse solo a condizione che queste costituiscono lo spazio minimo indispensabile per compiere le manovre necessarie a garantire la concreta fruizione del parcheggio in concessione. Solo per queste situazioni sembra, perciò, potersi prescindere dal rapporto rigoroso che lega il personale operante all’area in concessione alla società da cui dipendono” (§A della circolare 17 agosto 1998 n. 300/a/55042/110/26).
      Attualmente le cosiddette zone in concessione sono gli stalli di sosta con le strisce blu e nient’altro.”
      ****
      Leggi l’intera sentenza:
      http://www.bispensiero.it/documents/cassazioneausiliari04-05-2005.htm
      ****
      Dunque ribadisco: basterebbe riorganizzare e far funzionare il personale della polizia municipale, per un serrato controllo del territorio. Oggi ci spingono a pensare che se la polizia “non ce la fa”, ci vogliono le ronde. E la cosa assurda è che la gente ci casca.

    48. Beh, visto che mi provochi e mi tacci di ignoranza, ti rispondo soltanto col testo della Sentenza della II Sezione Civile di Cassazione N° 20558 del 28 settembre 2007:
      “il potere dell’ausiliario dipendente dalla società concessionaria del parcheggio a pagamento, previsto dall’art. 17 comma 132 della L. 127/1997, non è limitato a rilevare le infrazioni strettamente collegate al parcheggio stesso (ovvero il mancato pagamento della tariffa o il pagamento effettuato in misura inferiore al dovuto, l’intralcio alla sosta degli altri veicoli negli appositi spazi e così via), ma è esteso anche alla prevenzione ed al rilievo di tutte le infrazioni ricollegabili alla sosta nella zona oggetto della concessione, in relazione al fatto che nella suddetta zona la sosta deve ritenersi consentita esclusivamente negli spazi concessi e previo pagamento della tariffa stabilita; pertanto ogni infrazione alle norme sulla sosta in tali zone può essere rilevata dagli ausiliari dipendenti della società concessionaria, essendo quest’ultima direttamente interessata, nell’ambito territoriale suddetto, al rispetto dei limiti e dei divieti per il solo fatto che qualsiasi violazione incide sul suo diritto alla riscossione della tariffa medesima. ”
      Questa interpretazione mi trova assolutamente d’accordo, perché gli ausiliari del traffico, dipendenti dell’Amat, che lo ricordo è una Spa del Comune di Palermo, e quindi di noi tutti, sono pagati da noi e sono una risorsa che andrebbe usata al meglio al di là di qualunque dissertazione da magna grecia.

    49. Trova d’accordo pure me. Non ti ho tacciato di ignoranza. Ti ricordo che sei stato tu a dire che mi avresti fatto conoscere una legge che a tuo dire non avrei conosciuto.
      Riguardo alla sentenza da te citata, si ribadisce il medesimo concetto: limitatamente alle aree oggetto di concessione. Mi consentirai se sviluppo anche se brevemente il concetto: le aree oggetto di concessione sono gli stalli di sosta e non aree di parcheggio. E qui casca l’asino. Non è consentito, malgrado la prassi diffusa, considerare gli stalli di sosta come aree di parcheggio, in cui subordinare la sosta a pagamento. E non mi dilungo sull’illegittimità delle soste a pagamento all’interno delle carreggiate.
      Per area di parcheggio (quella cui fa riferimento la sentenza da te citata) si intende una INFRASTRUTTURA (AREA) adibita al parcheggio dei veicoli che per legge e conformemente ai regolamenti deve disporre di appositi varchi di accesso e corsie di manovra

    50. SCUSAMI MA SI è INVIATO PER SBAGLIO, CONTINUO
      *****
      insomma si tratta di una AREA. Facciamo un esempio: Piazzale Ungheria, oppure il parcheggio dell’aeroporto.
      In tali aree, se oggetto di concessione alla municipalizzata, il personale degli ausiliari del traffico dipendente dalla stessa, può richiedere la rimozione anche se un auto è in divieto di sosta (all’interno di tale area). In questo caso anche sul marciapiedi. Visto che l’intera area, come giustamente afferma la sentenza, è regolamentata affinchè la sosta sia consentita solo negli spazi delimitati e subordinati al pagamento di un corrispettivo per la sosta, chi dunque sta fuori da tali spazi consentiti si può affermare che intralcia il legittimo uso di quel tal parcheggio.
      Nel caso delle strade, però, non è scontato che sia così. Senza contare che gli stalli a pagamento sono illegittimi perchè insistenti sulle carreggiate, a questo punto ti chiedo: è la carreggiata l’area oggetto di concessione? O solo le aree delimitate in blu (peraltro illegittimamente)?
      Se fosse la carreggiata, non ti pare che non avrebbe alcun senso la legge da te citata (488/99), laddove definisce l’ambito di legittimazione dell’intervento degli ausiliari, limitatamente “ai casi previsti, rispettivamente, dalle lettere b) e c) e dalla lettera d) del comma 2 dell’articolo 158 del CDS”?
      Cito il comma 2:
      ***
      2-La sosta di un veicolo è inoltre vietata:
      a) allo sbocco dei passi carrabili;
      b) dovunque venga impedito di accedere ad un altro veicolo regolarmente in sosta oppure lo spostamento di veicoli in sosta;
      c) in seconda fila, salvo che si tratti di veicoli a due ruote;
      d) negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus, dei filobus e dei veicoli circolanti su rotaia e, ove questi non siano delimitati, a una distanza dal segnale di fermata inferiore a 15 m, nonché negli spazi riservati allo stazionamento dei veicoli in servizio di piazza;
      ***
      Come mai la legge 488/99, nel definire l’ambito di legittimazione degli ausiliari non indica ad esempio la lettera A del comma 2 dell’art 158, dove si parla di passi carrabili? e come mai non indica per intero l’articolo 158 in cui si elencano TUTTI i divieti di sosta? Probabilmente perchè si intende limitare alle SOLE aree oggetto di concessione l’intervento degli ausiliari, e non alle carreggiate delle strade urbane, dove i divieti di sosta sono di molteplici forme e tipi.
      Non ti volevo affatto, dunque, tacciare di ignoranza. Mi premeva solamente precisare che quanto da te affermato credo semplicisticamente si deve invece riferire ad un corpus giuridico complesso (il CDS) ed alle relative sentenze che fanno giurisprudenza, che in merito alla sosta a pagamento sono peraltro lacunose, non essendo ancora stata sancita l’illegittimità della sosta a pagamento all’interno delle carreggiate e dunque la ambigua identificazione delle “aree di parcheggio” a pagamento con gli “stalli di sosta” (se non da una sentenza di un giudice di pace che esplicita l’illegittimità del pagamento di una tariffa all’interno delle carreggiate). E’ da tale ambiguità che derivano tutte le incongruenze di cui stiamo parlando.
      Il sarcasmo delle tue parole (sulle dissertazioni da Magna Grecia) non credo aiuti a fare chiarezza, e non credo che nello spazio riservato ai commenti di un blog si possa più di tanto entrare in profondità su temi così controversi.
      Pertanto ti inviterei a non lanciare tu inutili provocazioni alle quali è praticamente impossibile dare risposte esaustive senza annoiare la gente con passaggi in avvocatese che non piacciono nemmeno a chi li scrive, figuriamoci a chi li legge.
      Una cosa è certa: non è affatto così certo e scontato quello che tu dici in materia di competenza degli ausiliari del traffico quando si parla di carreggiate e non di aree apposite di parcheggio a pagamento.
      Sono peraltro d’accordo con te sul fatto che se gli ausiliari del traffico avessero davvero competenza su tutte le infrazioni relative alla sosta all’interno delle carreggiate, occorrerebbe che venissero impiegati per sanzionarle.

    51. Riporto una lunghissima riflessione circa la figura degli Ausiliari del traffico scritta da un mio amico Vigile Urbano:
      *****
      ATTRIBUZIONI DEGLI AUSILIARI DEL TRAFFICO

      Giuridicamente la figura degli ausiliari del traffico viene istituita dai commi 132 e 133 dell’art. 17 della Legge 127 del 15 maggio 1997 (Legge Bassanini).
      Tale disposizione normativa attribuisce ai Comuni la facoltà di “conferire funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta” a due diversi profili di ausiliario del traffico, e cioè:
      1. Dipendenti comunali o dipendenti delle società di gestione dei parcheggi (ex c. 132);
      2. Personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico (ex c. 133).

      Le differenze tra i due profili non si limitano solo all’individuazione dei requisiti necessari al conferimento di tale veste giuridica, ma sono anche funzionali. Tutti gli ausiliari del traffico hanno infatti specifiche funzioni di accertamento delle violazioni in materia di sosta, ma agli ausiliari ex c. 133 vengono in aggiunta attribuite “funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione e sosta sulle corsie riservate al trasporto pubblico”.

      La nascita di questa nuova figura, sebbene caratterizzata da tipicità e limitazioni nettamente definite dalla norma che la istituisce, ha fatto nascere fin da subito numerosi dubbi e contestazioni circa le sue effettive attribuzioni e modalità operative, tant’è che di lì a breve il Legislatore ha ritenuto necessario intervenire sull’argomento con i primi tre commi dell’art. 68 della L. 488/99 (Legge Finanziaria 2000).
      Nello specifico, agli ausiliari del traffico è stata riconosciuta la stessa veste giuridica degli altri soggetti individuati dall’art. 12 C.d.S. per l’espletamento dei servizi di polizia stradale, consentendo loro, sebbene con le limitazioni per materia già descritte, di produrre atti giuridicamente dotati di fede privilegiata ai sensi degli artt. 2669 e 2700 del Codice Civile, e quindi di poter procedere autonomamente alla contestazione delle violazioni accertate.
      In ragione del riconoscimento di tali attribuzioni veniva introdotto il principio della nomina individuale da parte del Sindaco “previo accertamento dell’assenza di precedenti o pendenze penali”, e veniva loro attribuita “anche la competenza a disporre la rimozione dei veicoli, nei casi previsti, rispettivamente, dalle lettere b) e c) e dalla lettera d) del comma 2 dell’articolo 158” del Codice della strada, ovvero dei veicoli in sosta che impediscono l’accesso o lo spostamento di altri veicoli regolarmente parcheggiati, dei veicoli in doppia fila, e dei veicolo in sosta negli spazi riservati allo stazionamento ed alla fermata dei mezzi pubblici.
      Malgrado tale ulteriore definizione dei contorni giuridici, l’operato degli ausiliari del traffico non ha mai cessato di essere fonte di continue contestazioni e relative precisazioni, sia in ambito giudiziario, sia in ambito ministeriale.
      Citiamo tra le tante, a titolo esemplificativo, la Sentenza n°7336/2005 della Corte di Cassazione – I Sezione Civile, in cui si precisa che i poteri di accertamento attribuiti agli ausiliari del traffico sono limitati alle violazioni relative alla sosta regolamentata, nonché “nelle aree immediatamente limitrofe costituenti lo spazio minimo indispensabile e necessario per compiere le manovre che consentano in concreto l’utilizzo del parcheggio da parte degli utenti della strada”.
      Tra le diverse circolari ricordiamo invece la n°300/A/1997 del Ministero dell’Interno, che dopo aver esaustivamente riassunto le specifiche attribuzioni funzionali e chiarito alcuni aspetti procedurali, raccomanda tra l’altro che gli ausiliari del traffico dovranno essere dotati di uno specifico abbigliamento distintivo che però, “per non ingenerare confusione, non dovrà comunque contenere simboli o scritte simili a quelli previsti per gli indumenti dei soggetti indicati dall’art. 12 del Codice della Strada”, e che per gli stessi motivi non potranno altresì utilizzare la paletta distintiva prevista dall’art. 12 c. 5 C.d.S., né il “dispositivo supplementare di allarme a luce lampeggiante blu che, ai sensi dell’art. 177 del Codice della Strada, e riservato ai soli organi di polizia”.

      Inoltre non si può tralasciare il fatto che l’introduzione degli ausiliari del traffico ha innescato per le amministrazioni comunali un giro esponenziale di interessi economici, anche in relazione al sempre crescente impiego delle cosiddette Zone Blu secondo la forzata interpretazione dell’art. 7 C.d.S. di cui abbiamo già parlato.
      Ciò ha portato alla realtà attuale per cui, in quasi tutte le città italiane, i verbali di contestazione prodotti dagli ausiliari del traffico sono in netta maggioranza rispetto alla contestazione di tutte le altre violazioni del Codice della Strada accertate dai vari Corpi di Polizia Municipale, e si riferiscono quasi sempre a violazioni in materia di sosta a pagamento.

      D’altra parte bisogna considerare che questo mastodontico vortice di interessi economici non sempre si risolve a favore delle amministrazioni comunali, tant’è vero che anche i ricorsi contro i verbali degli ausiliari del traffico sono la netta maggioranza, sia nel totale di quelli presentati, sia in percentuale rispetto a tutti quelli accolti e quindi annullati. E questo ovviamente con il conseguente danno erariale in termini di lucro cessante, e spesso anche per il pagamento delle spese di giudizio.
      Per non parlare del fatto che, come recita il già citato comma 133, “la procedura sanzionatoria amministrativa e l’organizzazione del relativo servizio sono di competenza degli uffici o dei comandi a ciò preposti”, con il relativo congestionamento delle strutture e degli uffici istituzionalmente coinvolti, Prefetture ed Uffici del Giudice di Pace compresi.
      Anche se, bisogna dirlo, qualunque danno economico subito dalla Pubblica Amministrazione alla fine finirà sempre e comunque per ricadere, prima o poi, sulle spalle dei cittadini.

      Ma è mai possibile che il Legislatore sia stato così miope da non prevedere l’innescarsi di tali abnormi conseguenze, senza peraltro che il binomio “zone blu – ausiliari del traffico” abbia mai incrementato di una sola unità il numero effettivo di posti-auto disponibili, o abbia mai risolto concretamente i cronici problemi di traffico nelle nostre città?
      Se si fosse trattato semplicemente di favorire il turn-over delle soste, come sostengono molti Sindaci per giustificare le loro Ordinanze, allora si sarebbe potuto molto più semplicemente far ricorso alla vecchia Zona Disco prevista dall’ art. 157 c. 6 C.d.S., ormai pressoché scomparsa dappertutto, sicuramente molto meno onerosa per gli utenti della strada, e probabilmente anche per la Pubblica Amministrazione stessa.
      A ben vedere però il problema non ha la sua radice nelle Legge ma nella cattiva interpretazione, foss’anche in buona fede, che di essa è stata fatta.
      Rileggendo con attenzione il comma 132, appunto, non possiamo tralasciare il fatto che “i comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta a dipendenti comunali o delle società di gestione dei parcheggi, limitatamente alle aree oggetto di concessione”. Ora, se parliamo di “aree oggetto di concessione” in un contesto che si riferisce alla regolamentazione delle soste, è più che ovvio che stiamo parlando di “aree destinate alla sosta dei veicoli”, così come confermato peraltro anche dalla la sentenza n°18186/2006 Cassazione – Sezione I Civile, in cui si osserva che le funzioni degli ausiliari del traffico “riguardano soltanto le violazioni in materia di sosta e limitatamente alle aree oggetto di concessione, poiché la loro attribuzione è apparsa strumentale rispetto allo scopo di garantire la funzionalità dei parcheggi, che concorre a ridurre, se non ad evitare, il grave problema del congestionamento della circolazione nei centri abitati”.

      Appare quindi chiaro che tutte le attribuzioni conferite agli ausiliari del traffico non possono trovare legittimo campo d’applicazione se non all’interno di tali “aree di parcheggio” date in concessione, ovviamente secondo la definizione indicata dall’art. 3 C.d.S..
      O al limite nelle immediate vicinanze delle stesse, quando i veicoli in sosta occupino “lo spazio minimo indispensabile e necessario per compiere le manovre che consentano in concreto l’utilizzo del parcheggio da parte degli utenti della strada”, come ad esempio sulle corsie o rampe d’accesso a tali aree. Unica eccezione a tale disposizione, e valida solo per gli ausiliari del traffico ex c. 133, le violazioni relative alla circolazione e alla sosta sulle corsie dei mezzi pubblici.

      L’uso comune invece, soprattutto per quanto riguarda l’operato della quasi totalità delle amministrazioni comunali, si è rivolto sin dall’inizio verso una direzione completamente diversa dalle considerazioni sopra esposte. Conseguentemente, anche tutta la ponderosa giurisprudenza che si è prodotta in merito, a partire dalle innumerevoli sentenze dei Giudici di Pace fino ai pronunciamenti della Corte di Cassazione, ha sempre manifestato un atteggiamento piuttosto “neutrale” nei confronti di tali aspetti. Persino le circolari ministeriali, intervenendo sull’argomento, non hanno lesinato dettagliate precisazioni sul “cosa” possono fare gli ausiliari del traffico e perfino sul “come”, ma quasi mai sul “dove”.

      La presente disamina tuttavia giunge a conclusioni diverse partendo da un’attenta lettura delle norme che regolamentano tali materie, e fondando il libero convincimento dello scrivente su un’analisi interpretativa delle disposizioni normative vigenti che si sforza di essere quanto più fedele possibile. Per superare eventuali contraddizioni concettuali si è partiti dal presupposto che la nostra bellissima lingua italiana consente sempre di esprimere concetti di senso compiuto e di significato univoco, ammesso però che la si voglia e la si sappia utilizzare correttamente.
      Capacità, questa, di cui certamente non difetta il nostro Legislatore, che usa appunto il linguaggio codificato in forma scritta per rendere manifesta e certa la propria “intenzione”, nel rispetto del principio di organicità con l’ordinamento giuridico dello Stato.
      Ed è proprio per questi motivi che l’art. 12 delle “Disposizioni sulla Legge in generale” che introducono il Codice Civile, in primo luogo ricorda espressamente che “nell’applicare la Legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore”.
      E allora, come si fa a pensare che l’immenso business scatenato per mezzo dell’esercito degli ausiliari del traffico, con le innumerevoli problematiche burocratico-amministrative ad esso connesse, sia stato voluto (o anche solo previsto) da chi ha redatto l’ottima Legge 127/1997, che reca invece l’eloquentissimo titolo di “Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo”?
      Basta guardarsi attorno e riflettere onestamente: era davvero questa l’intenzione del Legislatore?

    52. Vediamo se riesco io a spiegare cosa intendo per filosofia della magna grecia. Abbiamo un esercito di mascalzoni che parcheggiano giornalmente sugli attraversamenti pedonali, sui marciapiedi e su ogni spazio libero disponibile in città? Bene, le tue finissime argomentazioni giuridiche continuano a fare il “loro” gioco e quindi non m’interessa nemmeno leggerle. Abbiamo un’amministrazione di pura propaganda e non di risultati, a cui si contrappone un’opposizione di altrettanta propaganda. Gli ausiliari del traffico sono “pubblici ufficiali” e dovrebbero essere impiegati dal comune di palermo (e l’amat lo è) nel modo più “efficace” possibile. Spero di avere chiarito il mio concetto senza bisogno di ricorrere a chissà quale sofisticata metafisica giuridica.

    53. hai ragione, l’amministrazione fa propaganda, io faccio propaganda altrettanto, gli ausiliari sono pubblici ufficiali (già è qualcosa che ci metti le virgolette), l’amat è il comune di palermo, le analisi tecniche dei problemi sono magna grecia. non ti interessa nemmeno leggere quello che scrivo per correggere la tua pressappochezza e la disinformazione che ne deriva ai lettori, ed io ho perso il mio prezioso tempo. non ripeterò l’errore.

    54. Hai ragione, non perdere il tuo preziosissimo tempo con me, se un giorno riuscirai ad ottenere di non far posteggiare anche un solo mascalzone sulle strisce pedonali fammelo sapere, io farò altrettanto…

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