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giovedì 25 apr
  • Monopattino: che passione... (pericolosa)

    Monopattino: che passione… (pericolosa)

    Più veloci della luce, più sfreccianti di una Ferrari, più sfuggenti e imprendibili di una blatta.
    E possono anche essere molto pericolosi, perché possono mettere a rischio la nostra incolumità.
    Definiti come velocipedi, al pari di una bicicletta, i monopattini sono diventati un mezzo di trasporto economico e privilegiato, che permette ai conducenti di sgattaiolare fra le macchine in coda ai semafori, consentendo così di recuperare il tempo perso in mezzo al traffico.
    Ma chi sono e quali caratteristiche hanno i conducenti di monopattini elettrici?
    Possono essere più o meno giovani o giovanissimi, oppure possono essere ultra sessantenni che riescono mirabilmente a mantenere l’equilibrio sul due ruote, senza alcuna difficoltà.
    Infatti, la cosiddetta terza età rappresenta un numero non esiguo di conducenti del velocipede elettrico.
    E così, mentre passeggiamo in via Libertà, o in qualunque altra via – mentre, per evitare rischi e pericoli, occupiamo scrupolosamente il tratto pedonale e non la carreggiata destinata ai velocipedi, mentre pensiamo che stiamo facendo la cosa giusta e più ecologica, cioè camminare a piedi – ci ritroviamo ad essere sfiorati da un silenzioso e fulmineo monopattino che sfreccia sul tratto pedonale del marciapiedi, con un/una conducente alla guida, a cui nemmeno viene minimamente l’idea di guardarci in faccia o di chiederci scusa per avere messo a rischio la nostra incolumità.
    Allora ci viene la voglia di gridargli dietro, di dirgliene quattro.
    Ma sarebbe inutile.
    Il/ la conducente in questione, che non ci ha provocato un infortunio più o meno grave per un mero miracolo, è già scomparso/a.
    Troppo veloce. Allora non ci resta che dirci che camminare a piedi è diventato molto pericoloso.
    Allora, non ci resta che chiederci: “ma chi controlla, o quantomeno deve controllare, i conducenti di monopattini elettrici?
    “Cosa rischiano i conducenti contravvenendo alle regole?”
    E, soprattutto, “quali sono le regole da rispettare?”
    È stato adeguato definire il monopattino come un velocipede, cioè come una bicicletta?
    Oppure sarebbe stato meglio riconoscergli caratteristiche più simili a quelle di un ciclomotore, quindi con regole e vincoli più impegnativi?
    In effetti, in base alla vigente normativa, il monopattino è da considerarsi un velocipede se di potenza massima 0,5 KW e velocità massima di 25 km/h, 6 km/h.
    Il punto è questo: quanti monopattini che sfrecciano per le vie della città e sui marciapiedi rispettano le regole?
    Quanti incidenti, più o meno gravi, accadono giornalmente per il mancato rispetto di queste?
    Se il tratto del marciapiede destinato ai pedoni non è più sicuro, dove deve transitare un pedone per sentirsi al sicuro?

    Secondo l’Osservatorio nazionale su liberalizzazioni e trasporti (O.N.L.T.), “… i monopattini sono in assoluto il mezzo più pericoloso in circolazione, con le aggravanti che non hanno targa, girano sui marciapiedi e non c’è obbligo di casco (che sarebbe il minimo) pur viaggiando al doppio della velocità delle biciclette e con un equilibrio molto più precario” .
    Intanto, preso atto della pericolosità di questo mezzo, alcuni senatori hanno depositato un disegno di legge che prevede nuove disposizioni in materia di sicurezza e di circolazione stradale dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica.
    Il ddl introduce alcune novità di rilievo. Fra queste, “l’obbligo per il titolare del monopattino elettrico di stipulare una polizza di assicurazione per responsabilità civile, a tutela del conducente e dei terzi in caso di incidenti con persone o cose” e “l’obbligo per il conducente del monopattino elettrico di utilizzare, durante la circolazione stradale, il casco protettivo e il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità”.
    La terza disposizione riguarda i titolari di imprese di noleggio di monopattini elettrici, i quali dovranno essere tenuti a “dotare i propri mezzi di un’assicurazione per responsabilità civile in grado di coprire i danni provocati dai conducenti o gli incidenti al conducente, nonché di fornire al conducente stesso, in caso di richiesta qualora ne sia sprovvisto, il casco protettivo e il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità”.
    Un altro aspetto preso in considerazione dal disegno di legge riguarda l’età dei conducenti di monopattini elettrici. L’articolo 4 del ddl riconosce anche ai ragazzi tra i 14 e i 18 anni la possibilità di utilizzare i monopattini su strada ma solo in aree pedonali e a una velocità non superiore ai 6 km/h o, in alternativa, su piste ciclabili a una velocità non superiore a 12 km/h. Per i ragazzi compresi in questa fascia d’età, inoltre, si propone l’obbligatorietà dell’utilizzo del casco e di un giubbotto retroriflettente.
    “Per favorire il rispetto dei suddetti limiti di velocità – specifica il ddl, ai giovani di età compresa fra quattordici e diciotto anni, è fatto divieto di utilizzare monopattini elettrici privi di un apposito regolatore di velocità configurabile in funzione dei predetti limiti”.

    LE REGOLE IN VIGORE:
    Dal sito del Ministero dell’Interno
    Nuove regole per la circolazione dei monopattini elettrici. La disciplina è contenuta nella circolare esplicativa del Servizio della Polizia Stradale del 9 marzo 2020.
    La legge 28 febbraio 2020, n. 8, che ha convertito con modificazioni il decreto-legge cosiddetto “decreto milleproroghe”, ha introdotto, tra le altre, disposizioni sulla circolazione dei dispositivi per la micromobilità elettrica e sui veicoli atipici. La norma, oltre a prorogare di dodici mesi il termine di conclusione della sperimentazione, portandolo al 27 luglio 2022, disciplina la circolazione dei monopattini elettrici, anche al di fuori dell’ambito della sperimentazione, e dei segway, hoverboard, monowheel e degli analoghi dispositivi elettrici di mobilità personale.
    Le nuove regole sono relative, ad esempio, ai limiti di età per la loro conduzione, all’obbligo dell’uso del casco per i minori di diciotto anni, all’obbligo di indossare il giubbotto retroriflettente in condizioni di scarsa visibilità.
    La circolazione dei monopattini elettrici, per effetto dell’equiparazione ai velocipedi, non è soggetta a particolari prescrizioni relative all’omologazione, approvazione, immatricolazione, targatura, copertura assicurativa. Per circolare su strada, però, devono rispondere a specifiche caratteristiche:

    • avere un motore elettrico di potenza nominale continuativa non superiore a 0,50 kW (500 watt);
    • non essere dotati di posto a sedere per l’utilizzatore perché destinati ad essere utilizzati da quest’ultimo con postura in piedi;
    • essere dotati di limitatore di velocità che non consenta di superare i 25 Km/h quando circolano sulla carreggiata delle strade e i 6 km/h quando circolano nelle aree pedonali;
    • essere dotati di un campanello per le segnalazioni acustiche;
    • riportare la marcatura «CE»;
    • vere i componenti specifici per i monopattini elettrici;
    • da mezz’ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell’oscurità, e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l’illuminazione, devono essere equipaggiati con luci bianche o gialle anteriori e con luci rosse e catadiottri rossi posteriori per le segnalazioni visive ed in mancanza non possono essere utilizzati, ma solamente condotti o trasportati a mano.

    In conclusione, l’auspicio è che il ddl diventi legge in tempi brevi, per permettere maggiore sicurezza e vivibilità delle strade cittadine, nonché maggiori garanzie per chi dovesse incorrere in incidenti pù o meno gravi.

    Palermo
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