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martedì 23 apr
  • La violazione del diritto di tribuna

    La vigente legge elettorale regionale, per quanto imperfetta, parla chiaro: vi sono due elezioni, celebrate contestualmente, che concorrono la prima, tramite apposite liste regionali, alla nomina diretta del Presidente della Regione che è anche membro di diritto dell’Assemblea mentre la seconda, tramite liste provinciali, ancorché con previsione di una soglia di sbarramento e di un premio di maggioranza, provvede alla nomina di 88 deputati.

    Il novantesimo deputato dell’assemblea, per c.d. diritto di tribuna, viene individuato, secondo il criterio di successione per voti validi, tra i capolista delle liste regionali: «Norme per l’elezione del Presidente della Regione Siciliana a suffragio universale e diretto. Viene altresì proclamato eletto deputato regionale il capolista della lista regionale che ottiene una cifra di voti validi immediatamente inferiore a quella conseguita dalla lista regionale risultata più votata».

    Riepiloghiamo i fatti: nella tornata del 2008 i principali candidati alla presidenza della Regione erano Raffaele Lombardo, Anna Finocchiaro e Sonia Alfano. Raffaele Lombardo risultò vincitore mentre Anna Finocchiaro (che pure aveva chiesto a Rita Borsellino di non candidarsi e di far parte della sua lista regionale) optò per il Senato rinunciando al diritto di tribuna.

    Nella precedente consultazione del 2006, proprio nella prima applicazione della legge elettorale vigente, la signora Borsellino, candidata risultata sconfitta alla presidenza della Regione contro Totò Cuffaro, ricoprì il seggio in questione nonostante la sua lista non avesse superato lo sbarramento.

    Come spesso accade, interpretazioni di opportunità politica prevalsero su quelle giuridiche e si preferì, invece di rimandare la questione al parere del giudice competente, attendere la decisione della Commissione parlamentare di verifica dei poteri, composta da rappresentanti delle forze politiche di maggioranza e minoranza e a decidere furono quindi anche i deputati del PD che avevano già anticipato sulla stampa a quale collega di partito intendevano assegnare il seggio (Bernardo Mattarella).

    Oggi che il PD, con la sorprendente piroetta della signora Finocchiaro, appoggia in maniera determinante il governo Lombardo, possiamo capire chi è che seduto sul seggio destinato dalla legge elettorale del popolo siciliano al principale sfidante del presidente eletto?

    Palermo, Sicilia
  • 23 commenti a “La violazione del diritto di tribuna”

    1. una sola cosa ho capito: che non ho capito 🙂

    2. interessante

    3. Il nodo sta tutto nella pretesa dei partiti di autodeterminarsi. Come nel caso della mancata sostituzione di Cammarata alla Camera di qualche anno fa, i partiti hanno così deciso di essere un sistema chiuso, autoconservativo: sì a Mattarella, esponente dei partiti tradizionali, no ad Alfano e Borsellino, più “oggetti non identificati”.

      Certo che, ex post, è una vera beffa. Mattarella, così, è entrato all’Ars come antagonista di Lombardo e adesso lo sostiene…

    4. dimostrazione che tra dx e sx in italia non c’è grande differenza…

    5. Certo vi sono dubbi sulla non lineare interpretazione e applicazione della legge.Ma non c’entra nulla con il fatto che i deputati regionali,cosi’ come quelli nazionali ,sono eletti senza vincolo di mandato.Io ritengo che comunque nato qualsiasi governo sia legittimo.
      La sovranita’ appartiene al popolo,d’acordo,ma quando quegli stessi rappresentanti eletti trovassero poi ,in corso d’opera,maggiore stabilita’ nell’alleanza con altri rispetto all’alleanza elettorale,questo e’ perfettamente lecito.E non si puo’ nemmeno citare come fonte dio contradduizione il programma.Diciamoci la verita’:a parte quialche sparata demagogica e populistica del tipo “un milione di posti di lkavoro” quanti elettori nelle tornate elettorali precedenti hanno chinato il capo aleggere il programma di governo di ogni coalizione? e chi non ha deciso invece sulla base del pacco di pasta donato e del posto di lavoro promesso e in generale sul voto di scambio ?
      Quindi non mi scandalizzerei piu’ di tanto.Tanto piu’ che Lombardo e’ sempre presidente.

    6. Mi pare di capire che, poichè la legge elettorale non ha espressamente previsto il caso in cui il principale sfidante del presidente vincitore si dimetta, come effettivamente avvenuto, chi dovrebbe occupare il posto espressamente previsto per il più votato oppositore nella particolare competizione per la scelta a suffragio diretto del presidente? I partiti possono poi decidere di fare o disfare alleanze, ma così è stato tradito lo spirito della nuova legge elettorale siciliana. Ricordo che Miccichè, allora presidente dell’ARS, assegnò alla Borsellino un’apposito ufficio ed immancabile auto blu a sottolineare questo ruolo.

    7. @nicola
      perche’ dici che e’ stato tradito lo spirito etc etc ?
      Finche’ non verra’ abolito il “senza vincolo di mandato” ogni spirito simile a quello da Te citato va a farsi benedire,mi pare ovvio.
      Il problema e’ a monte :la serieta’ e l’eticita’ dei politici

    8. Il deputato opera senza vincolo di mandato, ma chi siede sul seggio dello sfidante del presidente eletto non può che essere deputato a fargli opposizione altrimenti facciamo solo inciuci.

    9. No,mi spiace,nel testo della legge non c’e’scritto “seggio riservato all’opposizione ” ma alla seconda lista piu’ votata o cosa similare ,che puo’ o meno essere all’opposizione.In vgran parte d ei casi lo e’,ma non mi pare quella la ratio della legge.

    10. E’ evidente che il vincitore e il principale sfidante, fossero anche entrambi di partiti di centro destra o di centro sinistra, avranne dei diversi programmi e la legge vuole che permenga all’ARS questa rappresentanza di un presidente alternativo al vincitore: chi sarebbe, Mattarella che sostiene ora Lombardo?

    11. al supermercato….

    12. Se la legge elettorale avesse voluto assegnare il seggio spettante al candidato alla presidenza della regione che arriva terzo, quando il secondo rinuncia,lo avrebbe espressamente previsto. Il novantesimo deputato non viene indivisuato tra i capolista, come se ci fosse una graduatoria a scalare. La norma parla soltanto del “capolista della lista regionale che ottiene una cifra di voti validi immediatamente inferiore a quella conseguita dalla lista regionale risultata più votata». L’individuazione è pertanto univoca, non c’è spazio per il candidato capolista della lista regionale che arriva terza. Inoltre non è corretto dire che avvengono due elezioni separate, considerato che si vota con un’unica scheda e che “quando l’elettore ometta di votare per una lista regionale, il voto validamente espresso per una lista provinciale si intende espresso anche a favore della lista regionale che risulta collegata con la lista provinciale votata”. Ragion per cui il novantesimo seggio di deputato è comprensibile che sia attribuito a uno dei partiti della coalizione che ha contribuito a fare arrivare secondo il capolista dela lista regionale che perde. Nel 2008 l’unico partito in grado di esprimere il novantesimo deputato era il PD, il solo a superare la soglia di sbarramento tra le liste che sostenevano la Finocchiaro. Inoltre non è giusto dire che la Borsellino nel 2006 ottenne il seggio a lei spettante in quanto seconda anche se la sua lista non ottenne il 5%. La Borsellino era collegata con più liste, quattro per l’esattezza, tre delle quali (DS, Margherita e Uniti per La Sicilia) superarono la soglia del 5%. Nel 2008, invece, l’unica lista della terza candidata non arrivò neanche al 2%.

    13. Perchè la legge elettorale siciliana arrivasse a prevedere che la principale sfidante del presidente eletto, pur dopo un’accesa campagna elettorale, rinunciasse, bisognava aver fatto esperienza del PD siciliano e di certi suoi esponenti :-).
      La Borsellino era nelle condizioni per sedere su quel seggio anche se, per assurdo, tutte le liste a lei collegate non avessero superato lo sbarramento.
      In mancanza di una previsione normativa sul caso di rinuncia, si è comunque preferito sottrarre la questione ad un giudice terzo per farla decidere ad una commissione in cui le forze di maggioranza avevano già raggiunto il numero massimo di deputati eletti e solo il PD poteva e aveva interesse ad ottenere l’assegnazione del seggio in questione.
      Il fatto che la legge elettorale preveda che una coalizione possa vincere, ma non stravincere (tipo 61 a 0) dimostra, sul piano della logica della legge stessa, che nelle due votazioni contestuali (visto che parlare di elezioni contestuali disturba) debba essere sempre previsto il contraltare: chi è oggi il contraltare del presidente Lombardo in base al diritto di tribuna?
      Sulla questione hanno peraltro espresso pareri di parte sia Pitruzzella (pro Borsellino) che Armao (pro Alfano).
      Almeno moralmente, possiamo dire che il comportamento della Finocchiaro non sia stato rispettoso nei confronti dei suoi elettori?

    14. Certamente la Borsellino, nel 2006, era comunque in grado di prendere il seggio, ma è stato lei a sollevare la questione scrivendo che: “la signora Borsellino, candidata risultata sconfitta alla presidenza della Regione contro Totò Cuffaro, ricoprì il seggio in questione nonostante la sua lista non avesse superato lo sbarramento”. Non capisco poi questo periodo: “dimostra, sul piano della logica della legge stessa, che nelle due votazioni contestuali (visto che parlare di elezioni contestuali disturba) debba essere sempre previsto il contraltare”, dove utilizza per due volte il termine contestuali, volendo, immagino, dire due cose diverse, ma non capisco cosa. Lei sfugge inoltre alle mie contro argomentazioni, mica io mi sto confrontando con chi già ha espresso pareri di parte, che peraltro non conosco e che comunque, dome dirò, riguardano due aspetti del tutto divrsi tra loro. Quello che si può dire politicamente sul comportamento della Finocchiaro, non c’entra nulla con l’interpretazione e l’applicazione di quanto previsto dalla legge elettorale. Ripeto, c’è una stretta connessione tra il presidente eletto e quello perdente, da un lato, e le liste, dall’altro, che hanno appoggiato ciascuno dei due. Quindi è corretto che il seggio lasciato libero dal primo miglior perdente sia assegnato alle liste provinciali a cui era collegato. Lei, in ogni caso, come scrivevo sopra, cita due accadimenti diversi, che non possono essere neanche paragonati. Il caso Borsellino nel 2008 era incentrato sulla richiesta che potesse succedere al seggio colei che veniva successivamente dopo la Finocchiaro nella lista regionale. Ma la Borsellino non era affato candidata a una sorta di vicepresidenza, quindi l’istanza era palesemente infondata. Era semplicemente la seconda della lista. Per quanto riguarda la Alfano la fattispecie era ancora di più fondata su prespposti davvero inconsistenti. Sia per ciò che riguarda la legge elettorale, che in nessun caso contempla un qualche ruolo per chi arriva terzo, sia per quanto concerne il dato politico, essendo che l’unica lista provinciale che supportava la candidata è arrivata all’1,7% e la stessa candidata ha appena superato il 2%. Infine, il diritto di tribuna non può entrare in questa discussione, esso si riferisce a chi non entra nell’aula parlamentare e ha diritto a un piccolo plotoncino di seggi. Tra le liste che sostenevano la perdente Finocchiaro, sono entrati all’ARS ben 29 parlamentari, mi pare che il dirito di tribuna sia stato ampiamente consentito. Quì parliamo solo di un seggio, ripeto, assegnato soltanto a chi arriva secondo. Se questo rinuncia ci sono solo due strade: o attribuirlo alla liste collegate, cosa che mi sembra, giuridicamente e politicamente, la più corretta; oppure non attribuirlo affatto. E forse quest’ultima sarebbe stata, politicamente, la scelta migliore, in modo da far risaltare il biasimevole comportamento di chi quel seggio avrebbe dovuto occupare e invece si è ben guardata dal farlo.

    15. ..certo non e’ corretto eticamente che si partecipi alla competizione elettorale e poi si abbandoni per altro,anche se sconfitti.
      Ma..invece che occuparci di un misero seggio conteso e scomodare persino Pitruzzella per giudizi di merito (cosa ,per carita’,anched ella massima importanza ,perche’ un giorno per quel seggio potrebbe essere guidata una crisi) perche’ non guardiamo a quanti deputati all’ArS ricoprono un doppio incarico lavorando e permanendo in diverse giunte ?

    16. L’esempio della Borsellino evidenzia, a mio avviso, come la legge riservi un seggio al principale sfidante anche se la propria o persino tutte le altre liste di coalizione non dovessero superare lo sbarramento.
      Per questo motivo, il peso elettorale raggiunto dalla lista del terzo competitore non è rilevante anche perchè i suffragi ottenuti, nel caso in questione, da Sonia Alfano (70.000) superarono di gran lunga quelli della sua lista grazie al meccanismo del “voto disgiunto” che premia una candidatura a prescindere dallo schieramento.
      La legge elettorale siciliana, saggiamente, vuole che sia sempre presente una maggioranza anche grande (max 54), ma mai totalitaria e, analogamente, un presidente eletto a suffragio universale e un suo rivale, fosse anche votato da quattro gatti.
      In conclusione, mentre mi pare pacifico che la signora Borsellino non aveva molte chance per un ricorso, in quanto non era “capolista di lista regionale”, non mi sentirei ancora di escludere la fondatezza di quello che avrebbe potuto proporre la Alfano.
      Guardando poi alla sostanza delle cose nella vicenda per come è effettivamente andata, penso che sia fuor di dubbio che una Alfano, seduta all’ARS, avrebbe fatto sentire la sua voce e non certo per tessere -per sopraggiunta folgorazione sulla via di Grammichele- le lodi del suo avversario.

    17. Lei scrive: L’esempio della Borsellino evidenzia, a mio avviso, come la legge riservi un seggio al principale sfidante anche se la propria o persino tutte le altre liste di coalizione non dovessero superare lo sbarramento.

      ** Non è possibile che nessuna delle liste del principale sfidante, ossia quelle di chi arriva secondo, non arrivi al 5%. Altrimenti quel candidato non sarebbe secondo, ma terzo o quarto.

      Lei scrive: Per questo motivo, il peso elettorale raggiunto dalla lista del terzo competitore non è rilevante anche perchè i suffragi ottenuti, nel caso in questione, da Sonia Alfano (70.000) superarono di gran lunga quelli della sua lista grazie al meccanismo del “voto disgiunto” che premia una candidatura a prescindere dallo schieramento.

      ** Il terzo competitore è escluso dalla legge elettorale che possa competere per l’assegnazione di quel seggio. Se poi vogliamo metterla sul piano del consenso, prendere il 2,2%, ossia lo 0,5 in più dell’unica lista a sostegno, non mi pare affatto che dia una qualche chance per potere sostituire chi ha preso ben altri voti.

      Lei scrive: La legge elettorale siciliana, saggiamente, vuole che sia sempre presente una maggioranza anche grande (max 54), ma mai totalitaria e, analogamente, un presidente eletto a suffragio universale e un suo rivale, fosse anche votato da quattro gatti.

      ** Non è così, la legge elettorale prevede che sia il miglior perdente, che dunque non è stato votato da quattro gatti, a insediarsi in quel seggio.

      Lei scrive: In conclusione, mentre mi pare pacifico che la signora Borsellino non aveva molte chance per un ricorso, in quanto non era “capolista di lista regionale”, non mi sentirei ancora di escludere la fondatezza di quello che avrebbe potuto proporre la Alfano.

      **Erano infondate entrambi le richieste. La Borsellino era soltanto la seconda della lista regionale, che viene utilizzata, se serve, solo ed esclusivamente per far raggiungere la maggioranza dei 54 deputati al candidato presidente che ha ottenuto più voti. Per la lista che arriva terza, invece, non è previsto assolutamente alcun ruolo, quindi il secondo ricorso e ancora più infondato del primo, che almeno può ruotare intorno ad un ragionamento politico e numerico, che però niente c’entra con l’applicazione della legge elettorale.

      Lei scrive: Guardando poi alla sostanza delle cose nella vicenda per come è effettivamente andata, penso che sia fuor di dubbio che una Alfano, seduta all’ARS, avrebbe fatto sentire la sua voce e non certo per tessere -per sopraggiunta folgorazione sulla via di Grammichele- le lodi del suo avversario.

      ** Non bisogna mettere insieme valutazioni politiche, che potrei anche condividere, con l’applicazione di una norma di legge. Sono due cose che attengono ad ambiti diversi.

    18. Inoltre non è corretto dire che la legge elettorale preveda un max di 54 seggi per la maggioranza, perchè se i collegi provinciali assegnano un numero superiore di seggi, non è prevista alcuna decurtazione. Tanto che nel 2008 la maggioranza di centrodestra ebbe all’ARS 61 seggi, e l’unica minoranza, il PD, 29 seggi.

    19. Tertium non datur: mi sembra questa la sintesi del suo pensiero. Chi arriva terzo non conta e, se il secondo rinuncia, ne risponderà alla sua coscienza.
      Condivisibile, anche se sarebbe opportuno colmare la lacuna della legge elettorale prevedendo, in caso di rinuncia del migliore sfidante, che il seggio resti vuoto per chiarezza di tutti.

    20. Se non ricordo male, il centro destra stravinse in modo tale che non fu possibile utilizzare come premio di maggioranza i candidati del listino perché era stato raggiunto il numero massimo di candidati eletti nelle liste provinciali. Solo così, con questi deputati omaggio, il PD ha raggiunto il numero di 29: il risultato delle urne era stato molto meno generoso.

    21. Non è la sintesi del mio pensiero ma lo spirito e la lettera della legge. Se la legge, poi, dovesse prevedere, ove modificata, che quel seggio debba rimanere vuoto in caso di rinuncia, penso, come ho già scritto, che sarebbe la migliore soluzione per evidenziare quello che è già accaduto e che potrebbe ripetersi. Che è davvero, ripeto, biasimevole. In ogni caso, nel rispetto della legge cosi come è, si poteva comunque optare per il seggio vuoto anche dopo il caso seguito alle regionali del 2008.

    22. Sì nel 2008 accadde quello che lei dice per i seggi, il PD aveva preso 19 seggi, ne ebbe altri dieci perchè fu l’unica lista, oltre quelle della coalizione vincente, a superare il 5%.

    23. Non ho difficoltà a riconoscere che, sotto il profilo giuridico, la sua interpretazione sia condivisibile: il post segue una logica dettata più dal senso di giustizia che da quello di legalità e sul primo siamo sostanzialmente d’accordo.

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