Uso delle carreggiate palermitane
L’art. 3 del Codice della strada dà la seguente definizione di Carreggiata: «Parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli; essa è composta da una o più corsie di marcia ed, in genere, è pavimentata e delimitata da strisce di margine». Tali «strisce di margine» si trovano a ridosso dei marciapiedi, così che la carreggiata è propriamente lo spazio pavimentato compreso tra due marciapiedi opposti.
Il termine carreggiata è generico, valendo per tutte le tipologie di strade. Il Codice le classifica per grandezza e contesto ma per tutte vale il principio sancito dall’art. 20 comma 1: è vietata ogni tipo di occupazione della sede stradale, ivi compresi fiere e mercati, con veicoli, baracche, tende e simili.
A un palermitano viene perciò naturale, leggendo quest’ultimo articolo, chiedersi: Perché? Ma davvero? Possibile mai? Il fatto è che l’art. 143, trattando della «Posizione dei veicoli sulla carreggiata» specifica addirittura quanto segue: «I veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima, anche quando la strada è libera«. Roba da matti! Continua »
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